Lo statuto
Vigili di Protezione Civile di Salerno

Di seguito un estratto dei passi principali:
Articolo 1
L’Associazione “Vigili di Protezione Civile-Regione Campania “ si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana. Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa o politica. Persegue solamente il fine della solidarietà civile, sociale ed assistenziale. L’Associazione promuove, organizza e gestisce il volontariato sociale, sanitario e di protezione civile unitamente ad attività culturali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali e ambientali.
Articolo 3
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, suoi scopi sono:
- svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale con particolare riferimento alla Legge 266 del 1991;
- promuovere e gestire tutte le forme di volontariato di protezione civile con particolari riferimenti al sociale - sanitario, tecnico-didattico, tutela dell’ambiente, dei beni culturali, dei diritti civili;
- tutela, valorizzazione e promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1/6/1939 n. 1089 e i beni di cui al D.P.R. 1409/63.
- organizzare e gestire in Italia e nei paesi comunitari ed extracomunitari:
- protezione civile di qualsiasi natura;
- corsi di formazione e di aggiornamento tecnico scientifico per volontari di protezione civile;
- ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei volontari con la realizzazione di opuscoli, filmati, programmi multimediali ed ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
- ricerca culturale, ambientale e di salvaguardia della natura;
- mostre, spettacoli, rassegne, convegni;
- raduni a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale nell’ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile;
- l’Associazione può ricevere ed emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle Leggi dello Stato Italiano;
- l’Associazione può aderire a consorzi o cooperative di Associazioni che abbiano scopi e finalità analoghe alle proprie;
- l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle innanzi citate ad eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, se integrative alle stesse;
Articolo 5 - Iscrizione e rinnovo attuale
Chi intende associarsi deve fare domanda, su apposito modulo di iscrizione.
Il C.d.A., entro trenta giorni, dà il proprio parere accettando o respingendo la
domanda di adesione, nel caso di diniego viene restituita la quota associativa
versata; in assenza di parere vale il "silenzio – assenso";
il volontario può, in qualsiasi momento, recedere dall’adesione, in questo caso
egli dovrà restituire quanto gli è stato consegnato al momento dell’iscrizione ivi
compresa la divisa, anche se acquistata dal volontario.
In nessun caso un volontario può detenere vestiario, tesserino e fregi
dell’Associazione se egli ha interrotto il rapporto di collaborazione con
dimissioni o semplicemente non rinnovando l’iscrizione annuale.
Tutte le cariche assunte in seno all’Associazione sono gratuite, è solo previsto il
rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di documentazione giustificativa.
L’iscrizione dei volontari viene effettuata presso la propria sede dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno, i mesi di novembre e dicembre si considerano associati
all’anno successivo.
Il rinnovo dell’iscrizione si effettua dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.
Il volontario che non ha rinnovato il tesseramento entro il 31 dicembre si intende
dimissionario.
Articolo 6
Non possono far parte dell’Associazione coloro che:
- siano stati radiati dai ruoli di servizio di forze, corpi o enti di Stato o da altre Associazioni di volontariato;
- abbiano riportato condanne penali, fatta salva la decisione del C.d.A. che può determinare, con parere scritto, l’iscrizione al solo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall’Autorità Giudiziaria;
- siano stati espulsi – con infamia – dalla stessa o da altre Associazioni.
Articolo 13 - Durata delle cariche
Ogni C.d.A., il Collegio dei Probiviri e dei revisori dei Conti si rinnova ogni quattro anni.