Vigili di Protezione Civile Salerno

Lo statuto

Vigili di Protezione Civile di Salerno

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Di seguito un estratto dei passi principali:

Articolo 1

L’Associazione “Vigili di Protezione Civile-Regione Campania “ si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana. Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa o politica. Persegue solamente il fine della solidarietà civile, sociale ed assistenziale. L’Associazione promuove, organizza e gestisce il volontariato sociale, sanitario e di protezione civile unitamente ad attività culturali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali e ambientali.

Articolo 3

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, suoi scopi sono:

  1. svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale con particolare riferimento alla Legge 266 del 1991;
  2. promuovere e gestire tutte le forme di volontariato di protezione civile con particolari riferimenti al sociale - sanitario, tecnico-didattico, tutela dell’ambiente, dei beni culturali, dei diritti civili;
  3. tutela, valorizzazione e promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1/6/1939 n. 1089 e i beni di cui al D.P.R. 1409/63.
  4. organizzare e gestire in Italia e nei paesi comunitari ed extracomunitari:
    1. protezione civile di qualsiasi natura;
    2. corsi di formazione e di aggiornamento tecnico scientifico per volontari di protezione civile;
    3. ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei volontari con la realizzazione di opuscoli, filmati, programmi multimediali ed ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
    4. ricerca culturale, ambientale e di salvaguardia della natura;
    5. mostre, spettacoli, rassegne, convegni;
    6. raduni a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale nell’ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile;
  5. l’Associazione può ricevere ed emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle Leggi dello Stato Italiano;
  6. l’Associazione può aderire a consorzi o cooperative di Associazioni che abbiano scopi e finalità analoghe alle proprie;
  7. l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle innanzi citate ad eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, se integrative alle stesse;

Articolo 5 - Iscrizione e rinnovo attuale

Chi intende associarsi deve fare domanda, su apposito modulo di iscrizione.
Il C.d.A., entro trenta giorni, dà il proprio parere accettando o respingendo la domanda di adesione, nel caso di diniego viene restituita la quota associativa versata; in assenza di parere vale il "silenzio – assenso"; il volontario può, in qualsiasi momento, recedere dall’adesione, in questo caso egli dovrà restituire quanto gli è stato consegnato al momento dell’iscrizione ivi compresa la divisa, anche se acquistata dal volontario.
In nessun caso un volontario può detenere vestiario, tesserino e fregi dell’Associazione se egli ha interrotto il rapporto di collaborazione con dimissioni o semplicemente non rinnovando l’iscrizione annuale.
Tutte le cariche assunte in seno all’Associazione sono gratuite, è solo previsto il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di documentazione giustificativa.

L’iscrizione dei volontari viene effettuata presso la propria sede dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i mesi di novembre e dicembre si considerano associati all’anno successivo.
Il rinnovo dell’iscrizione si effettua dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno. Il volontario che non ha rinnovato il tesseramento entro il 31 dicembre si intende dimissionario.

Articolo 6

Non possono far parte dell’Associazione coloro che:

  1. siano stati radiati dai ruoli di servizio di forze, corpi o enti di Stato o da altre Associazioni di volontariato;
  2. abbiano riportato condanne penali, fatta salva la decisione del C.d.A. che può determinare, con parere scritto, l’iscrizione al solo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall’Autorità Giudiziaria;
  3. siano stati espulsi – con infamia – dalla stessa o da altre Associazioni.

Articolo 13 - Durata delle cariche

Ogni C.d.A., il Collegio dei Probiviri e dei revisori dei Conti si rinnova ogni quattro anni.